Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 17 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 07 Luglio 2009 (avvertimento)
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