Corrispondenza tra colleghi: irrilevante la dichiarazione di inammissibilità della produzione in giudizio

La decisione del giudice di merito che dichiari -per ragioni procedurali- l’inammissibilità della produzione in giudizio della lettera del collega di controparte qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, attiene strettamente al processo e non incide sul comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 28 CDF, ma semmai rafforza la gravità della condotta deontologicamente scorretta, nella misura in cui questa risulta compiuta anche in violazione delle norme di rito processuale civile stabilite a pena di inammissibilità.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 17 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 07 Luglio 2009 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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