La cancellazione dall’albo degli avvocati può avvenire, ai sensi dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo, oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell’esercizio della professione o in genere a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 603, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (conf.)
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