L’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 pone un divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo degli avvocati quando sia in corso, a carico dell’avvocato, un procedimento penale o disciplinare; tale divieto ha portata generale ed opera pertanto anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Criscuolo A- P.M. Palmieri R (Conf.)
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