La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi. Tuttavia, anche se sono valorizzabili elementi non desumibili direttamente dal testo della formale incolpazione, è necessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazione della loro idoneità ad esplicitare ed integrare il capo di incolpazione, ipotesi che non sussiste nel caso in cui nei confronti di un avvocato, incolpato dei fatti di cui al capo di imputazione formulato in sede penale dai quali sia stato assolto, oltre che della condotta tenuta in relazione e in dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali, sia applicata la sanzione disciplinare per i fatti accessori contestati. (La S.C. ha ritenuto che detta formula di chiusura era generica ed avrebbe dovuto essere vagliata ed eventualmente giustificata sulla base dell’esame del contesto delle circostanze in cui era avvenuta la promozione del procedimento disciplinare e attraverso cui si era sviluppata la contestazione disciplinare ed altresì della concreta portata della decisione di condanna disciplinare). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

Cassazione Civile, sez. Unite, 22 agosto 2007, n. 17827- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. PALMIERI Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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