L’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale (nella specie, stipulazione di un contratto di impiego privato) e quindi con la stessa iscrizione all’albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell’Ordine competente; al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 cod.civ..
Cassazione Civile, sentenza del 18 luglio 2005, n. 15109, sez. Lavoro- Pres. Senese S- Rel. Celentano A- P.M. Finocchi Ghersi R (Parz. Diff.)
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