Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Termine – Decadenza.

Ai sensi dell’art. 53, primo comma, R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, l’istanza di ricusazione dei membri del Consiglio dell’Ordine, quale organo competente a deliberare in sede di procedimento disciplinare, può essere proposta fino al giorno precedente a quello fissato per l’inizio del procedimento. Pertanto, l’incolpato che non presenta tempestivamente l’istanza di ricusazione entro il termine stabilito dalla legge, decade dalla facoltà di proporla. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 giugno 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 11 Febbraio 1992 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Giugno 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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