Il divieto posto dall’art.26, terzo comma, del r.d.l. 27.11.1933 n.1578 a coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, doveva ritenersi limitato, secondo l’esplicito richiamo della norma, alle sole funzioni attribuite al procuratore legale e fra tali funzioni non rientrava la sottoscrizione del ricorso per cassazione, riservata sia dal r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, sia successivamente dagli art. 82 e 365 cpc agli avvocati iscritti nell’albo speciale (di cui all’art.33 del r.d.l. 27.11.1933 n.1578), nè la norma poteva applicarsi per analogia trattandosi di norma eccezionale. Unificate le professioni di avvocato e procuratore ad opera della legge n.48 del 1997, deriva che il divieto continua ad applicarsi alle sole funzioni in precedenza riservate ai procuratori legali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla resistente essendo il ricorso per Cassazione sottoscritto dal ricorrente personalmente, nella sua qualità di avvocato cassazionista, già magistrato con funzione di consigliere presso la Corte di cassazione entro il biennio). (Rigetta, App. Bologna, 6 Febbraio 2004)
Cassazione Civile, sez. I, 06 luglio 2007, n. 15299- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. FELICETTI Francesco- P.M. SCHIAVON Giovanni
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