Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi P.C. in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall’art. 391-bis cod. proc. pen. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen. ed esteso dall’art. 100 dello stesso codice anche alla P.C., esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, e comporta, a norma dell’art. 391-bis cod. proc. pen., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.
Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 139- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)
NOTA:
In senso conforme, Cassazione, sentenza n. 40715 del 02 ottobre 2013.
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