La deliberazione del Consiglio Territoriale di avvio del procedimento disciplinare non è assimilabile alla “decisione” suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale cioè avanti al CNF ai sensi dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, giacché non esprime alcuna attività valutativa o decisoria della vicenda sottesa, configurandosi come atto di portata endoprocedimentale destinato a soddisfare esigenze
di garanzia dell’incolpato e di certezza in ordine alla definizione dei contenuti oggettivi dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 20 Luglio 2012 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 09 Giugno 2011 (apertura procedim.to)
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