L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22, comma II, del Codice Deontologico Forense nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistete nel palesare le ragioni dell’iniziativa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. SALAZAR), sentenza del 20 luglio 2012, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 20 Luglio 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 19 Novembre 2009 (avvertimento)
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