Il ricorso è inammissibile ove l’atto di impugnazione, con il quale il ricorrente omette di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, non assolva all’onere imposto dall’art. 342 c.p.c. di specificare i motivi di gravame, richiedendo esso l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze formulate.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
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