Procedimento disciplinare: le incompatibilità dei Consiglieri del COA

Nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al consiglio dell’ordine degli avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale, in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l’applicazione delle disposizioni in materia d’incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.

Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 138- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.) – Vincenti c. Cons. Ord. Avv. Caltagirone ed altri

Giurisprudenza Cassazione

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