Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

L’eccesso di potere di cui all’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), sull’ordinamento della professione forense, che gli interessati ed il P.M. possono dedurre col ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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