In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al Consiglio nazionale forense, di cui all’art. 61 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere effettuata dagli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a norma del primo comma dell’art. 46 del citato R.D., osservando le modalità con le quali ordinariamente le lettere raccomandate vengono inviate, stabilite nel decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001, recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale” (nella specie, l’avviso era stato comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la ricorrente, dichiarando di non aver ricevuto alcuna comunicazione, sosteneva l’invalidità del “tentativo di notifica” fatto con consegna a mani del portiere, per non essere stato osservato il procedimento previsto dall’art. 139 cod. proc. civ.).
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)
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