L’efficacia di giudicato del patteggiamento penale nel giudizio disciplinare

A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 del codice deontologico che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

Cassazione Civile, sez. Unite, 09 aprile 2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

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