L’ordinamento disciplinare della professione forense – come si desume dal rinvio contenuto nell’art. 58 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, oltre che dalla funzione della pratica forense – è unitario e si applica tanto agli avvocati quanto ai praticanti avvocati; ne consegue che la sanzione della sospensione applicabile ai praticanti, pur trovando attuazione attraverso la differente modalità della sospensione dalla pratica e dall’eventuale esercizio del patrocinio, non è diversa dalla sospensione dall’esercizio della professione prevista per gli avvocati e può essere scontata anche dopo l’iscrizione del professionista nell’albo degli avvocati. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 09 aprile 2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele
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