La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare ma un provvedimento amministrativo (non giurisdizionale) a carattere provvisorio di natura cautelare, con il quale si realizzano ed anticipano le garanzie nell’ipotesi che, nella sede disciplinare, la colpevolezza sia accertata e dichiarata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso al CNF che mirasse ad ottenere la riforma di un tale provvedimento cautelare, perché inimpugnabile.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Novembre 2010 (sospensione cautelare)
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