In linea generale, e quindi salvo particolari specificità che venissero in rilievo nel caso concreto, la sanzione più adeguata per la violazione del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega ex art. 28 codice deontologico è l’avvertimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, riducendo la sanzione comminata, da censura ad avvertimento, anche in considerazione dell’incensuratezza disciplinare dell’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 20 Luglio 2012 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Ottobre 2006 (censura)
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