La sospensione del procedimento (e della prescrizione) disciplinare in pendenza di processo penale

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 L. 97 del 2011 – per cui l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, nel giudizio disciplinare, non è più limitata alla sentenza dibattimentale e si estende, oltre alle ipotesi di assoluzione perché “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso” a quella disposta perché “il fatto non costituisce reato” – qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.p. posto che l’art. 653 c.p.p. anche a seguito di detta modifica si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle pubbliche autorità deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 01 Giugno 2011 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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