Un certificato medico che attesti un’infermità di per sé non invalidante (nella specie, “gastroenterite acuta febbrile”) e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 06 Ottobre 2008 (sospensione)
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