Il termine di tempestività del reclamo elettorale riguarda il suo deposito e non la successiva notifica

Il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44, è ammissibile una volta che sia stato tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contradditorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, i quali – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SALAZAR), sentenza del 25 giugno 2012, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 25 Giugno 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera
Giurisprudenza CNF

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