L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 30 Aprile 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Novembre 2008 (avvertimento)
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