È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’ordinamento professionale forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Nè è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. D’altra parte, non può ritenersi violato l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele
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