Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussistono per l’avvocato doveri rilevanti sul piano deontologico, anche fuori dello specifico contesto della relazione professionista – cliente. Al riguardo, il limite della ragionevolezza, il cui superamento, solo, rende sindacabile in sede di legittimità una tale individuazione, risulta rispettato nel caso di ritenuta operatività di doveri deontologici a carico dell’avvocato che, in assenza di un rapporto professionale, si faccia consegnare una somma da un soggetto asseritamente per consentirgli di partecipare ad un investimento finanziario, sostanzialmente appropriandosi di detta somma, non più restituita. Appare, infatti, coerente con le esigenze di tutela del prestigio dell’ordine professionale che siano osservate le norme di deontologia nei rapporti in genere,anche da contatto sociale, nei quali l’avvocato, in ragione della spendita di tale sua qualità, ottenga fiducia ed ingeneri affidamento nel terzo.
Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6216, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Morelli MR- P.M. Martone A (Conf.)
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