In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, l’inosservanza del termine di trenta giorni prescritto, per il caso di avvenuta notificazione della pronuncia contestata, dall’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), comporta, in considerazione del carattere perentorio di detto termine, l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che comporti dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che si tratti di un termine inferiore a quello previsto dal codice di rito.
Cassazione Civile, 27 gennaio 2005, n. 1623, sez. U- Pres. Vella A- Rel. Coletti G- P.M. Maccarone V (Conf.)
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