In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della S.C.; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorchè non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato r.d.l. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 cit., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non derivando, dalla mancata previsione della notifica anche al difensore, alcun pregiudizio all’incolpato.
Cassazione Civile, 24 giugno 2005, n. 13558, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)
NOTA:
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso avanti al CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94.
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