Procedimento disciplinare ed obbligo di astensione

L’art. 51, n. 4, cod.proc.civ., che, per effetto della disposizione dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, trova applicazione nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati innanzi al Consiglio dell’Ordine, prevede l’obbligo di astensione solo per colui che, nella stessa causa da giudicare, abbia già deposto come testimone. (Alla stregua di tale principio, è stata, nella specie, esclusa la ricorrenza di tale causa di astensione in quanto il componente del Consiglio dell’ordine che, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto astenere nel procedimento disciplinare a suo carico perchè indicato dalla persona offesa come testimone nel procedimento penale iniziato contro lo stesso ricorrente per il medesimo fatto, era venuto a conoscenza di essere stato incluso nella lista dei testimoni presentata dalla P.C. solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare; nell’occasione, la S.C. ha altresì rilevato che la inclusione nelle liste testimoniali non è equiparabile all’avvenuta deposizione, indicata dall’art. 51, n. 4 , cod.proc.civ. quale ipotesi di obbligatoria astensione per chi debba giudicare nella medesima causa, e che, comunque, il processo penale, iniziato per gli stessi fatti oggetto di procedimento disciplinare, non si identifica con questo.)

Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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