L’art. 51, n. 4, cod.proc.civ., che, per effetto della disposizione dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, trova applicazione nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati innanzi al Consiglio dell’Ordine, prevede l’obbligo di astensione solo per colui che, nella stessa causa da giudicare, abbia già deposto come testimone. (Alla stregua di tale principio, è stata, nella specie, esclusa la ricorrenza di tale causa di astensione in quanto il componente del Consiglio dell’ordine che, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto astenere nel procedimento disciplinare a suo carico perchè indicato dalla persona offesa come testimone nel procedimento penale iniziato contro lo stesso ricorrente per il medesimo fatto, era venuto a conoscenza di essere stato incluso nella lista dei testimoni presentata dalla P.C. solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare; nell’occasione, la S.C. ha altresì rilevato che la inclusione nelle liste testimoniali non è equiparabile all’avvenuta deposizione, indicata dall’art. 51, n. 4 , cod.proc.civ. quale ipotesi di obbligatoria astensione per chi debba giudicare nella medesima causa, e che, comunque, il processo penale, iniziato per gli stessi fatti oggetto di procedimento disciplinare, non si identifica con questo.)
Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
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