Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, che costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, è applicabile nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale), mentre non può essere esteso al procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine locale, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonchè la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. In detto procedimento amministrativo è, invece, sufficiente il rispetto del requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato r.d. n. 37 del 1934 e successive modificazioni.
Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
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