In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’interruzione del termine di prescrizione della relativa azione ha, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense e, eventualmente, dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione ed al giudice di rinvio; questa disciplina non è in contrasto con gli artt.3 e 111 Cost., atteso che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di discipline in tema di prescrizione dell’azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione non possono essere assunti a “tertium comparationis” in fattispecie aventi natura diversa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 10 Novembre 2005)
Cassazione Civile, sez. Unite, 10 novembre 2006, n. 24094- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. CICALA Mario- P.M. IANNELLI Domenico
0 Comment