Nel caso dell’azione disciplinare a carico di un avvocato, esercitata per fatti costituenti reato per i quali sia iniziata l’azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, restando irrilevante, alla luce della disciplina dell’art. 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, il periodo decorso dalla commissione del fatto fino all’instaurazione del procedimento penale, anche ove, nelle more, il Consiglio dell’Ordine, avutane notizia, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo a fronte dell’esercizio dell’azione penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 05 ottobre 2007, n. 20843- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. SALVAGO Salvatore- P.M. PALMIERI Raffaele
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