Procedimento disciplinare: la fase del dibattimento avanti al COA

In tema di azione disciplinare nei confronti di avvocati, nel procedimento innanzi al Consiglio dell’Ordine – che è introdotto dalla deliberazione di apertura e che si articola nelle successive cadenze degli atti preparatori del dibattimento, del dibattimento e dell’adozione del provvedimento finale, secondo il modello del rito penale – la fase del dibattimento è dedicata non solo all’interrogatorio dell’incolpato (citato a comparire per difendersi, di persona o con l’assistenza di un difensore, e legittimato ad indicare ulteriori testimoni, oltre quelli citati “ex officio”) ed alla discussione delle parti, ma comprende anche, secondo la disposizione espressa dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1934, propriamente l’assunzione dei testi ritenuti utili, elencati già nella citazione dell’incolpato, ovvero indicati dallo stesso incolpato o dal P.M. nel termine loro concesso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)

Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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