In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito nell’ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l’apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza dell’organo disciplinare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che i ripetuti comportamenti del professionista altamente provocatori, offensivi e lesivi dell’onorabilità di avvocati, magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e pubblici ufficiali, immotivatamente accusati di reati assai gravi, in quanto tenuti nell’esercizio dell’attività difensiva, erano in contrasto con la prudenza ed il rigore imposti dalle norme deontologiche al professionista forense e, perciò, integravano un vero e proprio abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte, con la conseguenza che andava esclusa l’invocata scriminante dell’esercizio del medesimo diritto, non potendo questo travalicare i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la controparte). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele
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