Non costituisce illecito deontologico sanzionato dell’art. 24 c.d.f., secondo capoverso, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare – anche in virtù della lettera dell’art. 47 del r.d. 37/34 e dell’art. 38, co. II, L.P. – non è prevista dalla legge e l’istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l’avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all’avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del COA ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.
NOTA:
Con il principio di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità, inaugurata da Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011.
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 20 Aprile 2012 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 06 Luglio 2009 (avvertimento)
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