Ove non sia diversamente disposto dalla legge professionale si applicano al procedimento disciplinare le norme del processo civile. Ne consegue che una volta instaurato regolarmente il contraddittorio con la notifica dell’atto di citazione ed il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 45 l.p., gli eventuali successivi rinvii possono essere disposti senza alcun termine minimo. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 18 maggio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Vacirca), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 08 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 18 Maggio 1987
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