La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, considerata altresì la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 20 Aprile 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Novembre 2010 (sospensione)
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