La valutazione della rilevanza disciplinare di un fatto è riservata a COA e CNF

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge.

Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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