In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare non comporta la necessaria sospensione di quest’ultimo a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., sia perchè la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perchè la definizione del processo penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali.
Corte di Cassazione, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)
NOTA:
Si segnala che, a seguito della riforma dell’art. 653 c.p.p., la più recente giurisprudenza è di contrario avviso. In arg. cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11.
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