Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, con cui si tendeva ad avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto all’impugnata decisione del CNF, che aveva irrogato la sanzione della sospensione per tre mesi dall’esercizio della professione all’avvocato che aveva corrisposto una rilevante somma di denaro ad un militare della Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)
Cassazione Civile, sez. Unite, 23 marzo 2007, n. 7103- Pres. CORONA Raffaele- Est. MENSITIERI Alfredo –
0 Comment