Con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria, valori tutelati dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ha carattere di esclusività, ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione idonea e sufficiente.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la condanna inflitta ad un avvocato incolpato, tra l’altro,di aver redatto e pubblicato un opuscolo informativo e pubblicitario indicando quale ragione giustificativa dello stesso nuove regole, in realtà inesistenti, imposte dall’Unione Europea in materia di compensi per l’attività professionale: la S.C. ha rilevato al riguardo che dalla motivazione del provvedimento impugnato era desumibile che la lesione del decoro e della dignità professionale della categoria era stata ravvisata dal Consiglio Nazionale Forense nella prospettazione al pubblico di fallaci innovazioni normative e di una funzione forense configurata come mera gestione di impresa di servizi, non essendosi, invece, inteso stigmatizzare la libera comunicazione delle informazioni sull’esercizio della professione).
Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)
0 Comment