Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111, comma sesto, Cost. e, pertanto, il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione comprende anche il difetto di motivazione, riconducibile all’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall’ultimo comma del medesimo articolo (nel testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo o all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione. Anche nel caso in cui sia prospettato l’omesso od insufficiente esame delle istanze istruttorie dirette a dimostrare i richiamati punti decisivi della controversia, è necessario che il ricorso in questione ponga riferimento, a pena di inammissibilità, all’esposizione del contenuto delle richieste probatorie non accolte, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione della controversia in conseguenza dell’espletamento delle prove dedotte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele
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