In tema di disciplina forense, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, ottavo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell’iscritto dall’albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei relativi contributi e con l’impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili. Infatti, la “ratio” giustificativa della legittimità costituzionale di tale norma risiede nell’esigenza di vietare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.
Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Triola RM- P.M. Iannelli D (Conf.)
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