Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di magistrato – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Benché ai sensi dell’art. 39 della l.p.f. siano sottratti al sindacato disciplinare i discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici, il professionista incontra sempre, oltre alle norme civili e penali che qualificano la condotta come illecita, anche il limite delle norme di correttezza professionale.
Espressioni che attribuiscano ai magistrati della Corte di Cassazione un «lurido sentimento» (sia pure inconscio) di invidia e un «represso senso di rimpianto» per un successo che avrebbero potuto raggiungere se avessero scelto la libera difesa dei diritti e degli interessi altrui, invece che il «certo stipendio mensile», non possono considerarsi manifestazione di attività politica o pubblicistica, ma espressioni profondamente lesive della dignità e del decoro professionale e perciò illecite sotto il profilo disciplinare. Sanzione appropriata è l’avvertimento. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 20 settembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 gennaio 1992, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 28 Gennaio 1992 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Settembre 1990 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment