Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Intervento del P.M. – Poteri del P.M. – Manifesta infondatezza.

Le norme disciplinari che consentono al P.M. di ricevere comunicazioni; di prendere visioni di atti; di richiedere l’inizio di procedimenti disciplinari; di proporre ricorsi; di proporre deduzioni, di esibire documenti; di intervenire e svolgere conclusioni non sono in contrasto con i principi costituzionali.
Infatti non risultano vulnerati né il principio di uguaglianza, né le norme sul diritto di difesa, né il principio secondo il quale nessuno può essere sottratto al Giudice naturale precostituito per legge, né la norma che intende assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, né infine i principi di autonomia ed indipendenza della Magistratura e quello che consente agli avvocati di essere chiamati a ricoprire l’ufficio di Consiglieri di Cassazione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 20 settembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 gennaio 1992, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 28 Gennaio 1992 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Settembre 1990 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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