Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione quinquennale – Termine a quo – Omesso rendiconto delle somme ricevute dalla parte assistita – Illecito istantaneo con effetti permanenti – Decorrenza del termine dalla data del ricevimento delle somme.

L’omesso rendiconto da parte del professionista delle somme ricevute dal cliente costituisce un illecito istantaneo con effetti permanenti. Pertanto il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare decorre dalla data in cui il professionista ha ricevuto le somme (nella fattispecie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare per decorso del termine di prescrizione). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 25 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 20 gennaio 1992, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 20 Gennaio 1992 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 25 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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