Nel caso in cui non venga raggiunta la prova certa della colpevolezza dell’incolpato lo stesso deve essere prosciolto dall’addebito contestato. Nella fattispecie il professionista è stato prosciolto dagli addebiti (avere indotto un soggetto alla sottoscrizione tardiva di un preliminare di compravendita e avere sollecitato un teste a rendere al Consiglio dell’Ordine una versione dei fatti di comodo, diversa da quella reale) perché non è stata raggiunta la prova della colpevolezza dello stesso. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 29 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Casalinuovo), sentenza del 20 gennaio 1992, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 20 Gennaio 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 29 Maggio 1990
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