Il principio della riservatezza delle lettere e delle proposte transattive provenienti dal collega può ritenersi superato quando l’avversario abbia egli stesso per primo fatto menzione delle proprie lettere riservate nella propria comparsa di risposta. In questo caso non vi è violazione di norme deontologiche e non deve essere applicata alcuna sanzione disciplinare. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 29 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 02 Dicembre 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Maggio 1989
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