L’istituto della ricusazione, come precisato da copiosa giurisprudenza, è diretto al solo giudice inteso come persona fisica, e dunque al più a singoli componenti del Collegio. Deve pertanto ritenersi inammissibile una ricusazione rivolta contro tutti i consiglieri collettivamente ed impersonalmente, ovvero anche solo individualmente contro tutti ma per le medesime motivazioni, trattandosi di questioni che esulano dalle circostanze strettamente personali, alla luce delle quali sono previsti gli istituti della astensione e della ricusazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 5 agosto 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 28 Febbraio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 05 Agosto 2010
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