L’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 pone a carico del professionista l’obbligo di comunicare alla Cassa nazionale di previdenza i propri redditi professionali, indipendentemente dall’esistenza o meno dei redditi medesimi. Il mancato invio di tale comunicazione dà luogo ad illecito disciplinare anche per violazione degli obblighi di collaborazione, lealtà, correttezza e solidarietà (nella fattispecie, tenuto conto che il professionista si è messo in regola, sia pure tardivamente, con gli adempimenti previdenziali è stata ritenuta adeguata la sanzione della censura). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 10 ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 02 Dicembre 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Ottobre 1989
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