L’anzianità dell’iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo professionale per i dipendenti di enti pubblici deve decorrere dalla data della delibera con la quale la domanda di iscrizione venne erroneamente respinta, essendo in tale data il diritto dei ricorrenti già sussistente. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 17 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Caranci), sentenza del 23 novembre 1991, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 23 Novembre 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Novembre 1989
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